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Una svolta in materia di politica assistenziale in favore di invalidi civili totali

Con la sentenza numero 152 pubblicata il 20 luglio 2020 i giudici si sono pronunciati sull’incostituzionalità dell’art 38 della legge 448/2001 riguardo alla misura di prestazione assistenziale a favore degli invalidi civili totali.
Si tratta di una sentenza destinata a fare storia perché tocca una materia particolarmente sensibile qual è la
salvaguardia del diritto a una vita sostenibile delle persone più svantaggiate.
La decisione della Consulta non avrà effetto retroattivo, per cui non saranno erogati eventuali arretrati spettanti ma solo quelli maturati dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale.

Per chiarezza  gli invalidi civili totali di età compresa tra 18 e 59 anni potranno ottenere l’incremento della pensione di inabilita’ civile da 285,66€ al mese a 649,45€ (651,51 nel 2020) a condizione di possedere i seguenti limiti reddituali: per l’anno 2019 euro 8.442,85 per il pensionato solo ed euro 14.396,72 per il pensionato coniugato e per l’anno 2020 euro 8.469,63 per il pensionato solo ed euro 14.447,42 per il pensionato coniugato. Chi non si trova in questa condizione continuerà a ricevere la prestazione di  € 285,66.

Nei prossimi giorni sia il Governo sia l’INPS dovranno fare chiarezza su tempi e modalità con cui dovranno
dare attuazione alla sentenza.
Per parte nostra, insieme alla CGIL e all’INCA, faremo tutti gli approfondimenti necessari in modo da offrire a
quanti si rivolgeranno alle nostre sedi il massimo di assistenza che la situazione richiede.

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