Con l’art. 32, comma 1, del Decreto Legge n° 50 del 17 maggio 2022 è stata prevista un’Indennità una
tantum (Bonus) di 200 € per le pensionate e i pensionati, residenti in Italia, che nell’anno 2021 hanno
percepito un reddito assoggettabile all’Irpef pari o inferiore a 35.000 €.
L’Inps, in base ai dati reddituali in suo possesso, ha erogato il beneficio automaticamente, senza inoltro
della relativa domanda, sulla mensilità di luglio o su quella di settembre.
Siamo a conoscenza che il beneficio non è stato erogato a tutte le pensionate e i pensionati pur rientranti nei requisiti previsti.
Una delle cause è riconducibile al mancato aggiornamento dei dati reddituali 2021 degli archivi Inps, in
particolare per coloro che nel corso del 2021 oltre al reddito da pensione erano titolari di reddito da
lavoro.
Le pensionate e i pensionati che non hanno ricevuto il beneficio ma rientrano nei limiti reddituali previsti
in base alla circolare INPS n° 73 del 24.06.2022 punto 4.1.3, per ottenere il Bonus dovranno inoltrare
una domanda di ricostituzione per motivi reddituali o documentali.
Invitiamo pertanto le nostre strutture ad informare le pensionate e i pensionati, mediante i propri canali
d’informazione, della necessità di rivolgersi all’INCA per la predisposizione della documentazione e
l’inoltro della domanda di ricostituzione all’INPS.
Inoltre, come indicato nella circolare Cgil del 27.06.2022, la norma escludeva dal beneficio i pensionati
con trattamento avente decorrenza 1° luglio 2022. Su nostra istanza nei confronti del Governo questa
anomalia è stata risolta con il Decreto Aiuti Bis n° 115 del 09.08.2022 all’art. 22 comma 2. Nei prossimi
mesi per tali soggetti verrà erogato d’ufficio da parte dell’INPS l’indennità una tantum 200 € sempreché
nei propri archivi risultino i dati reddituali relativi al 2021. A tal proposito seguirà una successiva
comunicazione non appena l’Istituto avrà emanato la relativa circolare.